Art. 1
In vigore dal 10 dic 2012
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
1.
L’allegato 48 è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento.
2.
L’allegato 49 è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento.
3.
L’allegato 50 è sostituito dal testo figurante nell’allegato III del presente regolamento.
4.
Nella casella 7 dell’allegato 51, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra».
5.
Nella casella 6 dell’allegato 51 bis, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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