Art. 3
Criteri pertinenti ai rottami di vetro
In vigore dal 10 dic 2012
Criteri pertinenti ai rottami di vetro
I rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1.
i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I;
2.
i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I;
3.
i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I;
4.
il produttore ha rispettato i requisiti di cui agli ;
5.
i rottami di vetro sono destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.
Storico versioni
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