Art. 3

Criteri pertinenti ai rottami di vetro

In vigore dal 10 dic 2012
Criteri pertinenti ai rottami di vetro I rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1. i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I; 2. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I; 3. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I; 4. il produttore ha rispettato i requisiti di cui agli ; 5. i rottami di vetro sono destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.
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