Art. 1
In vigore dal 7 dic 2012
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
1)
l’articolo 314 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora le merci non siano considerate comunitarie ai sensi dell’articolo 313, la loro posizione comunitaria può essere accertata conformemente all’articolo 314 quater, paragrafo 1, solo se soddisfano le condizioni stabilite in uno dei punti seguenti:
a)
le merci sono trasportate da un punto a un altro all’interno del territorio doganale della Comunità e lasciano temporaneamente tale territorio senza attraversare il territorio di un paese terzo;
b)
le merci sono trasportate da un punto situato all’interno del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo, a un altro punto situato all’interno del territorio doganale della Comunità con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;
c)
le merci sono trasportate da un punto situato all’interno del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo in cui sono trasbordate su di un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state caricate inizialmente, a un altro punto situato all’interno del territorio doganale della Comunità e un nuovo documento di trasporto è rilasciato per il trasporto dal paese terzo ed è presentato accompagnato da una copia del documento originale per il trasporto delle merci da un punto all’altro all’interno del territorio doganale della Comunità»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Qualora le merci siano trasportate in conformità al paragrafo 1, lettera c), le autorità doganali competenti del luogo di reintroduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità effettuano controlli a posteriori per verificare l’esattezza delle informazioni riportate sulla copia del documento di trasporto originale, in conformità agli obblighi di cooperazione amministrativa tra Stati membri di cui all’articolo 314 bis.»;
2)
nell’allegato 37 bis, titolo II.B, alla voce «Natura dei colli (casella 31)» il testo «Tipo/Lunghezza a2» è sostituito dal testo «Tipo/Lunghezza an2»;
3)
l’allegato 48 è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento;
4)
l’allegato 49 è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento;
5)
l’allegato 50 è sostituito dal testo figurante nell’allegato III del presente regolamento;
6)
nell’allegato 51, casella 7, il termine «Croazia» è inserito tra i termini «Comunità europea» e «Islanda»;
7)
nell’allegato 51 bis, casella 6, il termine «Croazia» è inserito tra i termini «Comunità europea» e «Islanda».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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