Art. 1
In vigore dal 28 nov 2012
1. Le possibilità di pesca previste dal protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
Tipo di nave
Stato membro
Possibilità di pesca
tonniere con reti a circuizione
Spagna
21
Francia
18
Italia
1
pescherecci con palangari di stazza superiore a 100 GT
Spagna
17
Francia
9
Portogallo
5
Regno Unito
3
pescherecci con palangari di stazza inferiore o pari a 100 GT
Francia
22
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo di partenariato.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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