Art. 1

In vigore dal 26 nov 2012
Il regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato: 1) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’ nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o nell’allegato I; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»; 2) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’ sono stati inseriti nell’elenco dell’allegato I; o c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’, paragrafo 1.»; 3) all’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità tunisine e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.»
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