Art. 1

In vigore dal 23 nov 2012
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato: 1) nell’articolo 20, la lettera c) del paragrafo 4 è sostituita dalla seguente: «c) gli operatori che trasportano lana e peli asciutti non trattati, a condizione che tali materiali siano saldamente chiusi in imballaggi e inviati direttamente ad un impianto che produce prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi o ad un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni; d) gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali della categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, oppure di prodotti da essi derivati, per la fornitura diretta dei prodotti all’interno della regione all’utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, qualora l’autorità competente non ritenga che tale attività presenti rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all’uomo o agli animali; la presente lettera non si applica se tali materiali sono utilizzati come mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia.»; 2) gli allegati VIII e XVI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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