Art. 1
In vigore dal 23 nov 2012
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
1)
nell’articolo 20, la lettera c) del paragrafo 4 è sostituita dalla seguente:
«c)
gli operatori che trasportano lana e peli asciutti non trattati, a condizione che tali materiali siano saldamente chiusi in imballaggi e inviati direttamente ad un impianto che produce prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi o ad un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni;
d)
gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali della categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, oppure di prodotti da essi derivati, per la fornitura diretta dei prodotti all’interno della regione all’utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, qualora l’autorità competente non ritenga che tale attività presenti rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all’uomo o agli animali; la presente lettera non si applica se tali materiali sono utilizzati come mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia.»;
2)
gli allegati VIII e XVI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:1097:oj#art-1