Art. 1
In vigore dal 21 nov 2012
All’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla loro sovranità o giurisdizione, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai pescherecci dell’Unione battenti bandiera di altri Stati membri nell’ambito delle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell’allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all’interno delle fasce costiere di altri Stati membri in cui si svolgono le attività di pesca e le specie interessate.».
Storico versioni
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