Art. 3

Definizioni

In vigore dal 20 nov 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: a)   «zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (5); b)   «Mar Baltico»: sottodivisioni CIEM da 22 a 32; c)   «peschereccio dell’Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione; d)   «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock; e)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; f)   «giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave è fuori dal porto.
Storico versioni

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