Art. 3
Definizioni
In vigore dal 20 nov 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (5);
b) «Mar Baltico»: sottodivisioni CIEM da 22 a 32;
c) «peschereccio dell’Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
d) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f) «giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave è fuori dal porto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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