Art. 1

In vigore dal 14 nov 2012
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato: 1) al titolo 2, il testo del capo II è sostituito dal seguente: " CAPO II Importazioni fuori contingente esclusivamente in base al titolo di importazione Articolo 20 1.   Il presente capo si applica a: a) le importazioni preferenziali non soggette a contingenti e previste nei seguenti atti: i) allegato I del protocollo n. 1 della decisione 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia; ii) allegato IV dell'accordo con il Sudafrica; iii) allegato 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli; b) qualsiasi altra importazione preferenziale, non soggetta a contingenti, dei prodotti di cui all'allegato II, parte I, lettera J, del regolamento (CE) n. 376/2008. 2.   Per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i prodotti lattiero-caseari e le aliquote dei dazi applicabili sono indicati nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 21 1.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, il paese di origine; b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato XVI. 2.   Il titolo stesso reca nella casella 24, l'aliquota del dazio ridotto applicabile. 3.   Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato nella casella 8. Articolo 22 L’applicazione dell’aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione del titolo di importazione e di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dalla prova dell'origine." (2) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:1070:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo