Art. 1

In vigore dal 14 nov 2012
Nel regolamento (UE) n. 267/2012 è inserito il seguente articolo: «Articolo 28 bis I divieti di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nell’allegato IX: a) che sono titolari di diritti derivati da una concessione originaria prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, di un accordo di produzione condivisa di cui all’articolo 39, nella misura in cui tali atti e transazioni riguardino la partecipazione di tali entità a detto accordo; b) nella misura necessaria all’esecuzione, fino al 31 dicembre 2014, degli obblighi derivanti da contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dall’autorità competente in questione e che lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.»
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