Art. 1

In vigore dal 12 nov 2012
All'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1332/2008, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il termine per la presentazione di tali domande è di quarantadue mesi dalla data di applicazione delle misure di attuazione che devono essere adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari."
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