Art. 1
In vigore dal 12 nov 2012
All'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1332/2008, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il termine per la presentazione di tali domande è di quarantadue mesi dalla data di applicazione delle misure di attuazione che devono essere adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1056:oj#art-1