Art. 1

In vigore dal 8 nov 2012
1.   L’indicazione sulla salute figurante nell’allegato del presente regolamento può essere riportata sugli alimenti commercializzati nell’Unione europea alle condizioni specificate nell’allegato stesso. 2.   L’indicazione sulla salute di cui al paragrafo 1 è inserita nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione europea, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1048:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo