Art. 4
In vigore dal 8 nov 2012
Le autorità doganali del Guatemala adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’.
Nella casella n. 4 dei certificati d’origine modulo A debitamente rilasciati dalle autorità competenti del Guatemala ai sensi del presente regolamento, deve figurare la seguente dicitura:
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«Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012»;
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«Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) no 1044/2012 de la Comisión».
Le autorità competenti del Guatemala presentano alla Commissione, entro il mese successivo ad ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, ai sensi del presente regolamento, e i numeri di serie di detti certificati.
Storico versioni
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