Art. 3

In vigore dal 5 nov 2012
Per un periodo transitorio che va fino al 1o marzo 2013, le partite di animali acquatici accompagnate da certificati sanitari rilasciati in conformità ai modelli figuranti nell'allegato IV, parte A o B, del regolamento (CE) n. 1251/2008 e i prodotti della pesca accompagnati da certificati sanitari rilasciati in conformità al modello figurante nell'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, possono essere immessi sul mercato o introdotti nell'Unione a condizione che raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2012/1012 — Testo vigente | Portale Normativo