Art. 45

Diritti e obblighi degli agenti finanziari

In vigore dal 29 ott 2012
Diritti e obblighi degli agenti finanziari ( del regolamento finanziario) 1.   Ogni istituzione mette a disposizione degli agenti finanziari le risorse necessarie all’assolvimento del loro compito e un ordine di missione che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi. 2.   I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario sono assoggettati all’ordine di missione fornito dalla Commissione per l’esecuzione dei compiti di gestione finanziaria che sono stati loro sottodelegati.
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