Art. 38

Equivalenza di sistemi, norme e procedure nell’ambito della gestione indiretta

In vigore dal 29 ott 2012
Equivalenza di sistemi, norme e procedure nell’ambito della gestione indiretta ( del regolamento finanziario) 1.   La Commissione può riconoscere che le norme e le procedure relative all’aggiudicazione degli appalti siano equivalenti alle proprie se: a) soddisfano il principio di ampia concorrenza fra gli offerenti per ottenere l’offerta più vantaggiosa e le procedure negoziate sono limitate a importi ragionevoli o sono debitamente motivate; b) assicurano la trasparenza con adeguate misure di pubblicità ex ante, soprattutto la pubblicazione del bando di gara, e l’adeguata pubblicazione ex post dei contraenti; c) garantiscono la parità di trattamento, la proporzionalità e la non discriminazione; d) prevengono i conflitti d’interessi durante l’intera procedura di appalto. La legislazione nazionale degli Stati membri ovvero dei paesi terzi che recepisce la direttiva 2004/18/CE è considerata equivalente alle norme applicate dalle istituzioni in conformità del regolamento finanziario. 2.   La Commissione può riconoscere che le norme e le procedure relative alla concessione di sovvenzione siano equivalenti alle proprie se: a) rispondono ai principi di proporzionalità, sana gestione finanziaria, parità di trattamento e non discriminazione; b) garantiscono la trasparenza mediante l’adeguata pubblicazione dell’invito a presentare proposte, mentre le procedure di concessione diretta sono limitate a importi ragionevoli o sono debitamente giustificate, nonché l’adeguata pubblicazione ex post dei beneficiari tenendo conto del principio di proporzionalità; c) prevengono i conflitti d’interessi durante l’intera procedura di attribuzione; d) prevedono che le sovvenzioni non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente, devono implicare il cofinanziamento e non possono avere lo scopo o l’effetto di produrre profitti per il beneficiario. 3.   La Commissione può riconoscere che i sistemi contabili e di controllo interno utilizzati dalle entità e dalle persone cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio per conto della Commissione forniscono livelli equivalenti di tutela degli interessi finanziari dell’Unione e ragionevoli garanzie quanto al conseguimento degli obiettivi di gestione se osservano i principi stabiliti dall’ del regolamento finanziario.
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Equivalenza di sistemi, norme e procedure nell’ambito della gestione indiretta (Art. 38 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo