Art. 286

Operazioni immobiliari

In vigore dal 29 ott 2012
Operazioni immobiliari ( del regolamento finanziario) 1.   La spesa di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario comprende i costi di sistemazione degli edifici ma non le spese. 2.   La procedura di informazione tempestiva prevista all’, paragrafo 4, del regolamento finanziario e la procedura di approvazione preventiva prevista all’, paragrafo 5, del regolamento finanziario non si applicano all’acquisizione di terreni a titolo gratuito o per un importo simbolico. 3.   Le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva previste all’, paragrafi da 3 a 7, del regolamento finanziario non si applicano agli edifici residenziali. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere all’istituzione responsabile di trasmettere informazioni relative agli edifici residenziali. 4.   In circostanze politiche eccezionali o urgenti le informazioni tempestive di cui all’, paragrafo 4, del regolamento finanziario relative ai progetti immobiliari concernenti delegazioni dell’Unione o uffici ubicati in paesi terzi possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario. In tali casi le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva sono espletate quanto prima. 5.   La procedura di approvazione preventiva a norma dell’, paragrafi 5 e 6, del regolamento finanziario non si applica ai contratti preparatori o agli studi necessari per valutare i costi dettagliati e il finanziamento del progetto immobiliare. 6.   Le soglie di 750 000 EUR o di 3 000 000 EUR di cui all’, paragrafo 7, punti ii), iii) e iv), del regolamento finanziario comprendono i costi di sistemazione dell’edificio. Per i contratti di locazione e di usufrutto, tali soglie tengono conto dei costi di sistemazione dell’edificio ma non delle altre spese. 7.   Un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento finanziario, la Commissione riferisce in merito all’applicazione delle procedure previste all’, paragrafi da 3 a 8, del regolamento finanziario.
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Operazioni immobiliari (Art. 286 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo