Art. 268

Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di forniture

In vigore dal 29 ott 2012
Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di forniture ( del regolamento finanziario) 1.   Gli appalti di forniture possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata in base a un’unica offerta nei seguenti casi: a) quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in oggetto, e in nessun caso a esse imputabili, non è compatibile con i termini relativi alle procedure di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario; b) quando è giustificato dalla natura o dalle caratteristiche particolari delle forniture, ad esempio quando l’esecuzione dell’appalto è riservata esclusivamente ai titolari dei brevetti o delle licenze che ne disciplinano l’uso; c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore iniziale e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare attrezzature con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; d) quando la gara d’appalto è rimasta infruttuosa, ossia non sono state presentate offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo o finanziario; e) nel caso di appalti dichiarati segreti o di appalti per la cui esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza o se lo esige la tutela degli interessi essenziali dell’Unione europea o del paese beneficiario; f) nel caso di appalti relativi a forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; g) nel caso di appalti relativi ad acquisti a condizioni particolarmente vantaggiose, presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale oppure presso il curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nel diritto nazionale; h) quando dev’essere stipulato un nuovo contratto a seguito della risoluzione anticipata di uno esistente. Nei casi di cui al primo comma, lettera d), dopo l’annullamento della gara d’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice può avviare negoziati con l’offerente o gli offerenti di sua scelta, che hanno partecipato alla gara d’appalto, sempre che le condizioni iniziali dell’appalto non siano state modificate in modo sostanziale. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono assimilati a situazioni di estrema urgenza gli interventi effettuati nell’ambito delle situazioni di crisi di cui all’, paragrafo 2. L’ordinatore delegato, se necessario di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, constata la situazione di estrema urgenza e riesamina la sua decisione periodicamente con riferimento al principio della sana gestione finanziaria.
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Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di forniture (Art. 268 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo