Art. 257

Azioni finanziabili

In vigore dal 29 ott 2012
Azioni finanziabili ( del regolamento finanziario) Gli stanziamenti relativi alle azioni di cui al titolo IV, capo 1, della parte seconda del regolamento finanziario possono finanziare in particolare appalti, sovvenzioni, compresi gli abbuoni di interessi, prestiti speciali, la garanzia di prestiti e azioni di assistenza finanziaria, di sostegno di bilancio e altre forme specifiche di sostegno di bilancio.
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Azioni finanziabili (Art. 257 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo