Art. 1
In vigore dal 29 ott 2012
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10 , ex 7615 10 90 , ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 90 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 e 7616 99 90 91) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1, e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente:
Società
Dazio definitivo
Codice addizionale TARIC
Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.
12,6 %
B272
Metal Group Co., Ltd
56,2 %
B273
Sira (Tianjin) Aluminium Products Co., Ltd.
14,9 %
B279
Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd.
14,9 %
B280
Società elencate nell’allegato I
21,2 %
Tutte le altre società
61,4 %
B999
3. L’applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati all’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
Storico versioni
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