Art. 147

Conti provvisori

In vigore dal 25 ott 2012
Conti provvisori 1.   I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all' comunicano i loro conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo che segue l'esercizio chiuso. 2.   I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all' comunicano inoltre al contabile della Commissione, entro il 1o marzo che segue l'esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento. 3.   Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli provvisori della Commissione e trasmette alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell'Unione.
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