Art. 9

Cooperazione con le infrastrutture di ricerca

In vigore dal 25 ott 2012
Cooperazione con le infrastrutture di ricerca Le infrastrutture di ricerca della Commissione contribuiscono all’elaborazione del programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea di cui all’ e forniscono alle organizzazioni europee di normazione contributi scientifici, nei rispettivi ambiti di specializzazione, in modo da garantire che le norme europee tengano conto della competitività economica e di esigenze della società quali la sostenibilità ambientale e le istanze in materia di protezione e sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1025:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione con le infrastrutture di ricerca (Art. 9 Regolamento (UE) 2012/1025) — Testo vigente | Portale Normativo