Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 ott 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «norma»: una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie: a) «norma internazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale; b) «norma europea»: una norma adottata da un’organizzazione europea di normazione; c) «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione; d) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale; 2) «prodotto della normazione europea»: qualsiasi altra specifica tecnica, diversa dalle norme europee, adottata da un’organizzazione europea di normazione per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi; 3) «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specifiche tecniche relative a una determinata materia, predisposto ai fini dell’adozione secondo la procedura di normazione pertinente, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento; 4) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare e che stabilisce uno o più tra gli elementi seguenti: a) le caratteristiche richieste di un prodotto, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l’interoperabilità, la protezione dell’ambiente, la salute, la sicurezza o le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità; b) i metodi e i processi di produzione relativi ai prodotti agricoli quali definiti all’articolo 38, paragrafo 1, TFUE, ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali, così come i metodi e i processi di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; c) le caratteristiche richieste di un servizio, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l’interoperabilità, la protezione dell’ambiente, la salute o la sicurezza, comprese le prescrizioni applicabili al fornitore per quanto riguarda le informazioni da fornire al ricevente, secondo quanto specificato dall’, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2006/123/CE; d) i metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione, secondo la definizione dell’, punto 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (37), in relazione alle loro caratteristiche essenziali; 5) «specifica tecnica delle TIC»: una specifica tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 6) «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca; 7) «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata, quale definita all’articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione; 8) «organizzazione europea di normazione»: un’organizzazione elencata nell’allegato I; 9) «organismo internazionale di normazione»: l’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT); 10) «organismo nazionale di normazione»: un organismo notificato alla Commissione da uno Stato membro conformemente all’ del presente regolamento.
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