Art. 9

Diritti di accesso dei partecipanti e degli utenti dell’IMI

In vigore dal 25 ott 2012
Diritti di accesso dei partecipanti e degli utenti dell’IMI 1.   Hanno accesso all'IMI soltanto gli utenti dell'IMI. 2.   Gli Stati membri designano i coordinatori IMI, le autorità competenti e i settori del mercato interno in cui hanno competenza. La Commissione può svolgere al riguardo una funzione consultiva. 3.   Ogni partecipante all’IMI concede e revoca, a seconda dei casi, adeguati diritti di accesso ai propri utenti dell’IMI nel settore del mercato interno per il quale è competente. 4.   La Commissione e gli Stati membri istituiscono adeguati strumenti per garantire che agli utenti dell’IMI sia consentito l'accesso ai dati personali trattati nell’ambito dell’IMI soltanto in base al principio della necessità di conoscere e nell’ambito del settore o dei settori del mercato interno per i quali sono stati loro concessi i diritti di accesso conformemente al paragrafo 3. 5.   È vietato l’uso di dati personali trattati nell'ambito dell'IMI per uno scopo specifico in un modo che sia incompatibile con tale scopo originale, salvo che sia esplicitamente previsto dal diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione. 6.   Qualora una procedura di cooperazione amministrativa comporti il trattamento di dati personali, hanno accesso ai dati personali in questione soltanto i partecipanti all'IMI che intervengono in tale procedura.
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