Art. 6

Coordinatori IMI

In vigore dal 25 ott 2012
Coordinatori IMI 1.   Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale IMI tra le cui responsabilità è compreso quanto segue: a) registrare o convalidare la registrazione dei coordinatori IMI e delle autorità competenti; b) agire in qualità di principale punto di contatto per i partecipanti all'IMI degli Stati membri per le questioni relative all’IMI, anche fornendo informazioni su aspetti relativi alla protezione dei dati personali conformemente al presente regolamento; c) agire in qualità di interlocutore della Commissione per le questioni relative all’IMI, anche fornendo informazioni su aspetti legati alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento; d) fornire conoscenze, formazione e supporto, compresa l'assistenza tecnica di base, ai partecipanti all'IMI degli Stati membri; e) garantire l'efficace funzionamento dell'IMI per quanto sotto il suo controllo, anche fornendo risposte tempestive e adeguate da parte dei partecipanti all'IMI degli Stati membri alle richieste di cooperazione amministrativa. 2.   Ogni Stato membro può inoltre nominare uno o più coordinatori IMI per svolgere qualsiasi compito tra quelli elencati al paragrafo 1, secondo la propria struttura amministrativa interna. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione dei coordinatori IMI nominati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e dei compiti che sono loro affidati. La Commissione condivide tali informazioni con gli altri Stati membri. 4.   Tutti i coordinatori IMI possono agire in qualità di autorità competenti. In tali casi, un coordinatore IMI ha gli stessi diritti di accesso di un’autorità competente. Ogni coordinatore IMI è responsabile del trattamento per quanto riguarda le proprie attività di trattamento dei dati in qualità di partecipante all’IMI.
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