Art. 1

In vigore dal 24 ott 2012
Il regolamento (CE) n. 391/2007 è così modificato: (1) All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1.   Gli Stati membri che desiderano ricevere un contributo finanziario per le spese sostenute ai sensi dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 presentano alla Commissione un programma annuale di controllo della pesca entro il 15 novembre dell’anno che precede l’anno di attuazione considerato.” (2) All’articolo 5, la lettera c) è soppressa. (3) All’articolo 10, il titolo è sostituito da “Prefinanziamento”. (4) All’articolo 10, paragrafo 1, il termine “anticipo” è sostituito da “prefinanziamento”. (5) All’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2.   Il prefinanziamento è erogato in base a un contratto concluso tra l’amministrazione competente e il fornitore o in base a documenti giustificativi che permettano di verificare la conformità delle azioni finanziate con le clausole dei progetti di cui al paragrafo 1.” (6) All’allegato IV, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente: “iv) spese di viaggio sostenute dai partecipanti (ispettori, pubblici ministeri, giudici e pescatori) e dal personale addetto alla formazione.” (7) L’allegato V è così modificato: a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) stipendi del personale delle amministrazioni nazionali e indennità”; b) è aggiunta la seguente lettera i): “i) sovvenzioni.” (8) All’allegato VI, il punto x) è sostituito dal seguente: “x) In caso di attività di formazione e seminari occorre fornire informazioni sull’argomento e sul relatore, un elenco dei partecipanti, nonché la data e il luogo della formazione.” (9) L’allegato VII è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
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