Art. 1
In vigore dal 24 ott 2012
Il regolamento (CE) n. 391/2007 è così modificato:
(1)
All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Gli Stati membri che desiderano ricevere un contributo finanziario per le spese sostenute ai sensi dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 presentano alla Commissione un programma annuale di controllo della pesca entro il 15 novembre dell’anno che precede l’anno di attuazione considerato.”
(2)
All’articolo 5, la lettera c) è soppressa.
(3)
All’articolo 10, il titolo è sostituito da “Prefinanziamento”.
(4)
All’articolo 10, paragrafo 1, il termine “anticipo” è sostituito da “prefinanziamento”.
(5)
All’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il prefinanziamento è erogato in base a un contratto concluso tra l’amministrazione competente e il fornitore o in base a documenti giustificativi che permettano di verificare la conformità delle azioni finanziate con le clausole dei progetti di cui al paragrafo 1.”
(6)
All’allegato IV, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:
“iv)
spese di viaggio sostenute dai partecipanti (ispettori, pubblici ministeri, giudici e pescatori) e dal personale addetto alla formazione.”
(7)
L’allegato V è così modificato:
a)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
“h)
stipendi del personale delle amministrazioni nazionali e indennità”;
b)
è aggiunta la seguente lettera i):
“i)
sovvenzioni.”
(8)
All’allegato VI, il punto x) è sostituito dal seguente:
“x)
In caso di attività di formazione e seminari occorre fornire informazioni sull’argomento e sul relatore, un elenco dei partecipanti, nonché la data e il luogo della formazione.”
(9)
L’allegato VII è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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