Art. 2

In vigore dal 22 ott 2012
Per le merci cui non si applica l’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, modificato dal presente regolamento, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati ai sensi dell’, paragrafo 1, della versione originale del regolamento (CE) n. 383/2009, e dei dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva ai sensi dell’ dello stesso regolamento. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla regolamentazione doganale applicabile. Se i termini previsti dall’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, scadono prima del o il 26 ottobre 2012, o se scadono entro sei mesi da tale data, essi sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo il 26 ottobre 2012.
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