Art. 2

In vigore dal 22 ott 2012
In conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’ del presente regolamento. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione può, mediante regolamento, chiedere alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati da produttori o importati da importatori che abbiano presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e che siano risultati conformi alle condizioni per l’ottenimento di un’esenzione.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2012/973 — Testo vigente | Portale Normativo