Art. 1

In vigore dal 19 ott 2012
Alle domande di titoli di importazione presentate il 15 e 16 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 0,635338 %. Per il mese di ottobre 2012 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 22 ottobre 2012.
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