Art. 1
In vigore dal 15 ott 2012
Il regolamento (UE) n. 667/2010 è così modificato:
1)
all’ sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.
4. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Eritrea da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.»;
2)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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