Art. 1
In vigore dal 15 ott 2012
All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 147/2003, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’ non si applica:
a)
alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di equipaggiamenti militari non letali a uso esclusivamente umanitario o protettivo, o a materiale per i programmi per la costruzione istituzionale dell’Unione o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell’ambito del processo di pace e di riconciliazione,
b)
alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali,
c)
alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e equipaggiamenti militari destinati esclusivamente a essere utilizzati dall’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia o a sostenere tale Ufficio,
d)
alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali armi ed equipaggiamenti militari,
qualora tali attività siano state approvate in precedenza dal comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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