Art. 1

In vigore dal 9 ott 2012
1.   Le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro («protocollo»), che deve essere applicato in via provvisoria dal 16 settembre 2012, sono così distribuite tra gli Stati membri: a) pescherecci con reti a circuizione: Spagna 3 unità Francia 1 unità b) pescherecci con palangari: Spagna 3 unità Portogallo 3 unità. 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4.   Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni lavorativi dal giorno in cui la Commissione comunica agli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state completamente utilizzate.
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