Art. 2
In vigore dal 9 ott 2012
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Gli Stati membri autorizzano tuttavia i soggetti passivi non stabiliti a presentare a decorrere dal 1o ottobre 2014 le informazioni di cui all’articolo 360 o all’articolo 369 quater della direttiva 2006/112/CE, ai fini della registrazione nell’ambito dei regimi speciali applicabili a soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi.
Storico versioni
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