Art. 10
Entrata in vigore
In vigore dal 5 ott 2012
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2012.
2. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli allegati da I a V fino al 28 ottobre 2014.
Quando uno Stato membro si avvale di tale possibilità ne dà comunicazione alla Commissione e all’Agenzia. Tale comunicazione descrive le ragioni che giustificano la deroga in questione e la sua durata, nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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