Art. 1

Definizioni

In vigore dal 1 ott 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento, s'intende per: a) «elenco dell'Unione»: l'elenco degli aromatizzanti e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008; b) «sostanze aromatizzanti valutate»: sostanze per le quali la valutazione e l'approvazione a livello dell'Unione sono state completate. Tali sostanze non sono accompagnate da alcuna nota nella parte A dell'elenco dell'Unione degli aromatizzanti e dei materiali di base; c) «sostanze aromatizzanti in corso di valutazione»: sostanze per le quali la valutazione del rischio a livello dell'Unione non è stata completata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tali sostanze sono accompagnate dalle note da 1 a 4 nella parte A dell'elenco dell'Unione degli aromatizzanti e dei materiali di base.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2012/872) — Testo vigente | Portale Normativo