Art. 5

Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA

In vigore dal 13 set 2012
Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA Le informazioni contenute nella dichiarazione IVA di cui all’, paragrafo 1, sono inviate dallo Stato membro di identificazione a ogni Stato membro di consumo e di stabilimento menzionato nella dichiarazione IVA mediante la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III del presente regolamento. Ai fini del primo comma, lo Stato membro di identificazione trasmette allo Stato membro di consumo e di stabilimento nel quale o a partire dal quale sono state effettuate le prestazioni, le informazioni generali contenute nella parte 1 del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III, unitamente alle informazioni contenute nella parte 2 di detto messaggio relative allo Stato membro di consumo o di stabilimento interessato. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni contenute nella dichiarazione IVA soltanto agli Stati membri che sono stati indicati in tale dichiarazione IVA.
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Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA (Art. 5 Regolamento (UE) 2012/815) — Testo vigente | Portale Normativo