Art. 2

Funzionalità dell’interfaccia elettronica

In vigore dal 13 set 2012
Funzionalità dell’interfaccia elettronica L’interfaccia elettronica dello Stato membro di identificazione, che permette a un soggetto passivo d’indicare che beneficia di uno dei regimi speciali e di presentare la dichiarazione di imposta sul valore aggiunto (IVA) allo Stato membro di identificazione nell’ambito del relativo regime, deve disporre delle seguenti funzionalità: a) permettere di salvaguardare gli elementi di identificazione di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE o la dichiarazione IVA a norma degli articoli 365 e 369 octies della direttiva 2006/112/CE, prima che siano trasmessi; b) consentire al soggetto passivo di presentare le informazioni pertinenti relative alle dichiarazioni IVA tramite un trasferimento di file elettronico, nel rispetto delle condizioni fissate dallo Stato membro di identificazione.
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