Art. 4
Misura transitoria per alimenti contenenti aromi e materiali di base di cui all’articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008
In vigore dal 5 set 2012
Misura transitoria per alimenti contenenti aromi e materiali di base di cui all’articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008
Gli alimenti contenenti aromi e materiali di base di cui all’articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 27 marzo 2018, ma non conformi alle parti da B a F dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008, possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
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