Art. 1

Misure transitorie per alimenti contenenti sostanze aromatizzanti

In vigore dal 5 set 2012
Misure transitorie per alimenti contenenti sostanze aromatizzanti Gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti non conformi alla parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 27 settembre 2014 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
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Misure transitorie per alimenti contenenti sostanze aromatizzanti (Art. 1 Regolamento (UE) 2012/794) — Testo vigente | Portale Normativo