Art. 6

Abrogazione del regolamento (CE) n. 2232/96

In vigore dal 5 set 2012
Abrogazione del regolamento (CE) n. 2232/96 1.   Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008, relativo all’abrogazione del regolamento (CE) n. 2232/96, la data di applicazione dell’elenco di sostanze aromatizzanti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96, è fissata al 27 marzo 2013. 2.   Tuttavia, gli , l’, paragrafi 1 e 2, e l’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2232/96, e il relativo allegato continuano ad applicarsi alle sostanze aromatizzanti in corso di valutazione in attesa del loro inserimento come sostanze aromatizzanti valutate nella parte A dell’elenco dell’Unione oppure della loro cancellazione dal suddetto elenco. I riferimenti al repertorio delle sostanze aromatizzanti contenuti nei suddetti articoli si intendono come riferimenti alla parte A dell’elenco dell’Unione.
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Abrogazione del regolamento (CE) n. 2232/96 (Art. 6 Regolamento (UE) 2012/793) — Testo vigente | Portale Normativo