Art. 2
Rettifica del regolamento (UE) n. 1031/2010
In vigore dal 30 ago 2012
Rettifica del regolamento (UE) n. 1031/2010
All’articolo 59, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. I clienti degli offerenti di cui al paragrafo 1 possono presentare denuncia alle autorità competenti di cui al paragrafo 4 per inosservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, secondo le regole procedurali vigenti per il trattamento delle denunce nello Stato membro che vigila sul soggetto di cui al paragrafo 1.»
Storico versioni
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