Art. 1

In vigore dal 27 ago 2012
A decorrere dal 16 ottobre 2012, gli Stati membri possono versare agli agricoltori anticipi fino a un massimo del 50 % dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2012, a condizione che sia stata compiuta la verifica delle condizioni di ammissibilità prevista all’articolo 20 del medesimo regolamento. Con riguardo ai pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare fino a un massimo dell’80 % l’importo di cui al primo comma.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2012/776 — Testo vigente | Portale Normativo