Art. 1

Allegati ai formulari

In vigore dal 23 ago 2012
Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato: 1) nel preambolo, la frase relativa alla base giuridica del regolamento (CE) n. 865/2006 è sostituita dalla seguente: «visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (*1), in particolare l’articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4, (*1)   GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.»;" 2) all’, sono aggiunti i seguenti punti 4 bis e 4 ter: «4 bis) per “riserva riproduttiva originaria” si intende l’insieme di piante coltivate in condizioni controllate che sono utilizzate per la riproduzione e che deve essere stata, con soddisfazione dell’autorità di gestione competente in concerto con un’autorità scientifica competente dello Stato membro interessato: i) costituita in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; nonché ii) mantenuta in quantitativi sufficienti per la riproduzione in modo da ridurre al minimo o da eliminare le necessità di immissioni dall’ambiente naturale e da ricorrere a tali immissioni solo a titolo di eccezione e limitandole alla quantità necessaria per mantenere il vigore e la produttività della riserva riproduttiva originaria; 4 ter) per “trofeo di caccia” si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale facilmente riconoscibile, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti: i) è grezzo, trasformato o lavorato; ii) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia per uso personale; iii) nell’ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o riesportato, da o per conto del cacciatore, nello stato di residenza abituale del cacciatore;» 3) l’articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «1.   I formulari di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione (*2) devono essere compilati con caratteri dattilografici. (*2)   GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13.»;" b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I formulari da 1 a 4 dell’allegato I di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato III di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato V di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i fogli aggiuntivi di cui all’, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e le etichette di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 non possono contenere cancellature né correzioni, a meno che tali cancellature o correzioni non siano state autenticate mediante timbro e firma dell’organo di gestione emittente. Le notifiche di importazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e i fogli aggiuntivi di cui all’, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 possono anch’essi essere autenticati mediante timbro e firma dell’ufficio doganale di introduzione.»; 4) all’articolo 5 bis, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di specie vegetali che non possono più beneficiare di una deroga dalle disposizioni della convenzione o del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente alle “note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D” di cui all’allegato dello stesso regolamento, ai sensi del quale sono state legalmente esportate e importate, il paese da indicare nella casella 15 dei formulari degli allegati I e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, nella casella 4 dei formulari dell’allegato II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e nella casella 10 dei formulari dell’allegato V di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 può essere il paese in cui le specie hanno smesso di beneficiare della deroga.»; 5) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Allegati ai formulari 1.   Se a uno dei formulari di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza dell’allegato e il numero delle pagine sono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato corrispondente; su ogni pagina dell’allegato figurano inoltre: a) il numero della licenza o del certificato e la data di rilascio; b) la firma e il timbro o sigillo dell’organo di gestione emittente. 2.   Se i formulari di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per la spedizione di più di una specie, è aggiunto un allegato contenente, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 22 dell’apposito formulario e gli spazi riportati nella casella 27 relativi alla “quantità/massa netta effettivamente importata o (ri)esportata” e, ove opportuno, al “numero di animali deceduti durante il trasporto” per ciascuna specie oggetto della spedizione. 3.   Se i formulari di cui all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 18 dell’apposito formulario per ciascuna specie. 4.   Se i formulari di cui all’, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 4 a 18 dell’apposito formulario per ciascuna specie.»; 6) all’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione vengono vidimati da un funzionario del paese di esportazione o di riesportazione, con indicazione del quantitativo, firma e timbro nell’apposito spazio del documento. Se il documento di esportazione non è stato vidimato al momento dell’esportazione, l’organo di gestione del paese importatore si mette in contatto con l’organo di gestione del paese esportatore, tenendo conto di eventuali documenti o circostanze attenuanti, per stabilire se il documento può essere accettato.»; 7) all’articolo 8, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   I documenti sono rilasciati e utilizzati in conformità alle disposizioni e alle condizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 338/97, e per quest’ultimo in particolare dall’articolo 11, paragrafi da 1 a 4. Le licenze e i certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo o elettronico.»; 8) all’articolo 11, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   I certificati rilasciati ai sensi degli articoli 48 e 63 si riferiscono a un’operazione commerciale specifica, a meno che gli esemplari in essi indicati non siano muniti di marcatura individuale e permanente o, nel caso di esemplari morti che non possono essere marcati, non siano identificati con altri mezzi.»; 9) all’articolo 15, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: «3 bis   Nel caso di animali vivi di proprietà personale, legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali, per i quali è rilasciata una licenza di importazione a norma del paragrafo 2, secondo comma, sono vietate le attività commerciali, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 per un periodo di due anni decorrente dalla data di rilascio della licenza; durante tale periodo non sono concesse esenzioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento per gli esemplari di specie di cui all’allegato A. Nel caso delle licenze di importazione rilasciate conformemente al paragrafo 2, secondo comma, per animali vivi di proprietà personale e per esemplari delle specie di cui all’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, cui si fa riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), dello stesso regolamento, nella casella 23 è riportata la dicitura “in deroga all’articolo 8, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 338/97, le attività commerciali di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento sono vietate per almeno due anni a decorrere dalla data di rilascio di questa licenza”.»; 10) all’articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Nel caso di esemplari diversi dagli animali vivi, l’organo di gestione allega al certificato una scheda di inventario che contiene, per ciascun esemplare, tutte le informazioni previste dalle caselle da 8 a 18 del modello riportato nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012.»; 11) all’articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri possono rilasciare un certificato di proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali.»; 12) all’articolo 45, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli organi di gestione che ricevono tali documenti trasmettono immediatamente agli organi di gestione competenti i documenti rilasciati da altri Stati membri unitamente a tutti i documenti giustificativi rilasciati ai sensi della convenzione. Ai fini della comunicazione, le notifiche originali di importazione sono trasmesse anche agli organi di gestione del paese d’importazione, se è diverso dal paese in cui l’esemplare è stato introdotto nell’Unione.»; 13) all’articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le etichette di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzate unicamente per lo spostamento di esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, nonché di piante vive per la ricerca scientifica, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra ricercatori e istituti scientifici regolarmente registrati.»; 14) l’articolo 56 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la riserva riproduttiva originaria è costituita e conservata in conformità alla definizione di cui all’, punto 4 bis.»; b) la lettera c) è soppressa; c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l’innesto sono stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a) e b).»; d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il legname e altre parti o derivati degli alberi prelevati da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considerano riprodotti artificialmente in conformità al paragrafo 1.»; 15) all’articolo 58 è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis.   Per la riesportazione, da parte di un soggetto che non risieda abitualmente nell’Unione, di oggetti personali o domestici acquistati al di fuori del suo Stato di residenza abituale, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione.»; 16) è inserito il seguente articolo 58 bis: «Articolo 58 bis Uso commerciale di oggetti personali e domestici all’interno dell’Unione 1.   Le attività commerciali relative a esemplari delle specie comprese nell’allegato B, che sono introdotti nell’Unione conformemente all’articolo 57, possono essere autorizzate da un organo di gestione di uno Stato membro soltanto alle seguenti condizioni: a) il richiedente deve dimostrare che l’esemplare è stato introdotto nell’Unione da almeno due anni, prima che lo stesso possa essere utilizzato per fini commerciali, e b) l’organo di gestione dello Stato membro interessato ha verificato che l’esemplare in questione avrebbe potuto essere importato per fini commerciali conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 al momento in cui è stato introdotto nell’Unione. Quando tali condizioni sono soddisfatte, l’organo di gestione rilascia una dichiarazione scritta che attesta che l’esemplare può essere utilizzato a fini commerciali. 2.   Sono vietate le attività commerciali relative a esemplari delle specie elencate nell’allegato A che sono introdotti nell’Unione conformemente all’articolo 57.»; 17) all’articolo 59 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   L’esenzione per gli esemplari di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all’organo di gestione competente la prova che gli esemplari sono stati acquisiti conformemente alla normativa in vigore per la conservazione della fauna e della flora selvatiche.»; 18) all’articolo 62 sono aggiunti i punti 4) e 5) seguenti: «4) esemplari morti della specie Crocodylia di cui all’allegato A con codice di origine D, a condizione che siano marcati o identificati con altri mezzi conformemente al presente regolamento; 5) caviale di Acipenser brevirostrum e suoi ibridi, con codice di origine D, purché sia contenuto in un recipiente marcato in conformità al presente regolamento.»; 19) all’articolo 63 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   I certificati prestampati sono validi solo dopo che sono stati compilati e che il richiedente ne ha trasmesso copia all’organo di gestione emittente.»; 20) all’articolo 65, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase: «Ciò non si applica agli esemplari delle specie elencate nell’allegato X del presente regolamento, a meno che un’annotazione nell’allegato X non ne prescriva la marcatura.»; 21) all’articolo 66, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per gli esemplari vivi di cui al presente paragrafo non possono essere rilasciati certificati per esemplari specifici, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale.»; 22) all’articolo 72, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri possono continuare a rilasciare licenze di importazione e di esportazione, certificati di riesportazione, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale nelle forme indicate negli allegati I, III e IV, notifiche di importazione nella forma indicata nell’allegato II e certificati UE nella forma indicata nell’allegato V del regolamento (CE) n. 865/2006 per un anno a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012.»; 23) l’allegato VIII è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento; 24) il punto 2 dell’allegato IX è modificato come segue: a) la riga corrispondente al codice R è sostituita dalla seguente: «R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta.»; b) la riga corrispondente al codice D è sostituita dalla seguente: «D Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati»; c) la riga corrispondente al codice C è sostituita dalla seguente: «C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati».
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