Art. 1

In vigore dal 23 ago 2012
1.   Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, le autorità doganali sono tenute ad adottare opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v), attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00 , ex 2207 20 00 , ex 2208 90 99 , ex 2710 12 11 , ex 2710 12 15 , ex 2710 12 21 , ex 2710 12 25 , ex 2710 12 31 , ex 2710 12 41 , ex 2710 12 45 , ex 2710 12 49 , ex 2710 12 51 , ex 2710 12 59 , ex 2710 12 70 , ex 2710 12 90 , ex 3814 00 10 , ex 3814 00 90 , ex 3820 00 00 ed ex 3824 90 97 (codici TARIC 2207 10 00 11, 2207 20 00 11, 2208 90 99 11, 2710 12 11 10, 2710 12 15 10, 2270 12 21 10, 2710 12 25 10, 2710 12 31 10, 2710 12 41 10, 2710 12 45 10, 2710 12 49 10, 2710 12 51 10, 2710 12 59 10, 2710 12 70 10, 2710 12 90 10, 3814 00 90 70, 3820 00 00 10 e 3824 90 97 67) e originario degli Stati Uniti d’America. Le importazioni sono soggette a registrazione per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione doganale la percentuale in miscela, espressa in peso, del tenore totale di alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) (tenore di bioetanolo). 2.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2012/771 — Testo vigente | Portale Normativo