Art. 2
In vigore dal 6 ago 2012
La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45o di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci con palangari battenti bandiera di Malta, o immatricolati in tale paese, è vietata al più tardi a decorrere dal 1o luglio 2012 alle ore 00:00.
A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dai pescherecci suddetti.
Storico versioni
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