Art. 1

In vigore dal 30 lug 2012
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, rientranti nei codici NC ex 7307 93 11 , ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 e 7307 99 80 98) e originari della Russia e della Turchia. 2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Russia Tutte le società 23,8  % — Turchia RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AȘ, Küçükköy, Istanbul 9,6  % B295 SARDOĞAN Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul 2,9  % B296 UNIFIT Boru Baglanti Elemanlari Ltd. Sti, Tuzla, Istanbul 12,1  % B297 Tutte le altre società 16,7  % B999 3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2012/699 — Testo vigente | Portale Normativo