Art. 1

In vigore dal 26 lug 2012
Ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione di ciascuna sostanza attiva di cui alla prima colonna dell’allegato è assegnata a uno Stato membro relatore, indicato nella seconda colonna di tale allegato, e a uno Stato membro correlatore, indicato nella terza colonna di detto allegato.
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