Art. 1

In vigore dal 19 lug 2012
1.   La macellazione e lo smaltimento di pulcini di cui ai codici NC 0105 11 19 e 0105 12 , eseguiti in Italia tra il 17 dicembre 1999 e il 14 aprile 2000, tra il 14 agosto e il 16 ottobre 2000 e tra l'11 ottobre 2002 e il 30 settembre 2003 in seguito all'applicazione delle misure veterinarie adottate a livello nazionale, in particolare a norma della direttiva 92/40/CEE, sono considerati una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2.   L'Unione contribuisce al finanziamento per il 50% delle spese sostenute dall'Italia in relazione alla misura di cui al paragrafo 1. Gli importi del cofinanziamento unionale sono i seguenti: — 0,1344 EUR per pulcini di un giorno misti (maschi e femmine, destinati alla produzione industriale, differenti incrementi di peso) di Gallus domesticus di cui al codice NC 0105 11 19 , per un numero totale massimo di 3 647 277 pulcini di un giorno, — 0,1548 EUR per pulcini di un giorno misti (maschi e femmine, destinati alla produzione rurale) di Gallus domesticus di cui al codice NC 0105 11 19 , per un numero totale massimo di 3 768 800 pulcini di un giorno, — 0,5064 EUR per pulcini di un giorno misti (maschi e femmine) di Meleagris gallopavo di cui al codice NC 0105 12 , per un numero totale massimo di 680 730 pulcini di un giorno, — 0,744 EUR per pulcini di un giorno sessati maschi di Meleagris gallopavo di cui al codice NC 0105 12 , per un numero totale massimo di 193 140 pulcini di un giorno, — 0,2688 EUR per pulcini di un giorno sessati femmine di Meleagris gallopavo di cui al codice NC 0105 12 , per un numero totale massimo di 535 960 pulcini di un giorno.
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