Art. 3
In vigore dal 17 lug 2012
In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all' del presente regolamento.
Le importazioni sono soggette a registrazione per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:653:oj#art-3