Art. 1

In vigore dal 16 lug 2012
1.   Se, alla data fissata nell’allegato del presente regolamento, le domande di autorizzazione di pesca presentate dagli Stati membri nell’ambito del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro, non esauriscono tutte le possibilità di pesca assegnate annualmente in conformità di detto protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 2.   Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni lavorativi. 3.   Per ciascuno degli stock elencati nell’allegato la Commissione comunica agli Stati membri il livello di utilizzazione delle possibilità di pesca determinato in base alle domande di licenza ricevute entro: a) un mese prima della data prevista nell’allegato; e b) la data prevista nell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:972:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo